La banca ore prevista dal CCNL sarà alimentata secondo quanto previsto dal presente articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 potranno essere fatte confluire nella banca ore:
- le prime 32 ore annue di lavoro straordinario per i full time, per i part time in proporzione all'orario supplementare/straordinario;
- il 50% o el 100% dello ore di straordinario incentivato e relative maggiorazioni;
- le maggiorazioni de straordinario tramutate in tempo;
- permessi individuali retribuiti non goduti entro l'anno successivo a quello di maturazione;
In ogni caso la totalità di ore accantonate in banca ore non potra superare le 180 ore pro capite (full time, part time in proporzione)
Fondo individuale Transitorio
Si istituisce il fondo individuale transitorio (FIT) nel quale confluiranno eventuali quote eccedenti alle 180 ore (full time) accantonate in banca ore; Tali eccedenze confluiranno nel mese successivo a quello de superamento.
Tale Fondo si attiva il 1 settembre di ciascun anno e verrà azzerato con il pagamento del saldo residuo, il 31 agosto del'anno successivo; In questo periodo transitorio di 12 mesi il dependente avrà l'ulteriore possibilità di utilizzare le ore presenti nel fondo per qualsiasi necessità.
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C.I.A. Luxottica |
Martin Zanetton
Coordinatore Uiltec Pederobba