Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’assegno unico figli 2022, ovvero un sussidio economico erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età. L’assegno unico e universale figli ha un valore da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e all’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età. Vediamo cosa prevede il nuovo Decreto Legislativo sull’assegno unico 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, che entrerà in vigore nel 2022.
IMPORTO ASSEGNO UNICO FIGLI L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Inoltre sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Vediamo tutti i dettagli. Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro. Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ DI 2 FIGLI Per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione da 85 euro a 15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro.
MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a: 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
ALTRI CASI DI MAGGIORAZIONE Prevista anche una maggiorazione anche per le madri con meno di 21 anni pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minorenne pari a 30 euro mensili. Questa quota spetta in misura piena con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori la somma si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Dal 2022, infine, sarà riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
MAGGIORAZIONE PER I PRIMI TRE ANNI, FINO AL 2025 Per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per i primi tre anni di applicazione dell’assegno unico, sarà istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni: valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
DEI PRIMI 3 ANNI La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno. Cosa significa componente familiare e componente fiscale? Per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al decreto; b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al decreto. Per componente fiscale si intende: a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al decreto, per ciascun genitore; b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al decreto. Ai fini del riconoscimento degli importi indicati nelle tabelle A,B,C,D, vanno considerati: i figli componenti del nucleo familiare del richiedente; l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini del calcolo dell’ISEE per le Tabelle C e D. La maggiorazione mensile dell’assegno universale spetta: a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023; c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025. ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
AGEVOLAZIONI ABOLITE CON L’ARRIVO DELL’ASSEGNO UNICO Con l’arrivo dell’assegno unico 2022 ai figli saranno abrogate una serie di altre misure di sostegno alla natalità, come: il premio alla nascita o all’adozione; l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili. Le abrogazioni scatteranno a partire da quando sarà introdotto il sostegno unico.
ENTRATA IN VIGORE L’assegno unico e universale figli è stato istituito con la Legge Delega 1 aprile 2021, n. 46. Il 18 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale che entrerà in vigore dal 1° marzo 2022.
COME PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022 La domanda per l’assegno unico 2022 figli potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 e per ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di Patronato. L’INPS avrà 20 giorni di tempo da quando avverrà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento per definire tutti i dettagli per l’invio della domanda, su cui vi terremo aggiornati. Il decreto impone già alcuni vincoli che presentiamo di seguito.
CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA La domanda di assegno unico universale può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. COME VIENE EROGATO L’IMPORTO E QUANDO Il nuovo assegno unico per i figli verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (IBAN indicato in fase di domanda). L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato. Fanno eccezione i percettori del reddito di cittadinanza i quali ricevono l’importo con le stesse modalità di erogazione del Rdc, di seguito spieghiamo i dettagli. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura telematica all’INPS o presso patronati entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
VINCOLI PER I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA I nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico per i figli sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS (ovvero senza fare domanda). Il Governo ha poi stabilito che in tal caso, il beneficio complessivo si determina sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale. Per sapere quali sono i nuovi criteri del Reddito di Cittadinanza 2022, vi consigliamo di leggere questo articolo. NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli definiti di seguito. Per la determinazione del Reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.