Tamponi per i familiari! marzo 2021

 Tamponi ai famigliari anche non conviventi!

Da mercoledi 24 al 28 marzo

Si faranno i tamponi per i familiari, anche non conviventi, genitori e suoceri.

Con le consuete modalità, quindi potete procedere alla prenotazione.




Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
 Luxottica Pederobba)

Congedi parentali scuole chiuse

 


E’ disponibile la procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario”

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2533

I Patronati saranno a vostra disposizione per eventualmente inoltrare le richieste nelle diverse sedi.

http://www.uiltecbltv.it/dove-siamo/

Potete avvisare l'azienda come di consueto tramite telefono della vostra assenza, indicando come motivazione congedo parentale, poi inoltrare domanda.

Chi ne ha diritto?

Pubblicato in gazzetta ufficiale del 13 marzo 2021
il Decreto legge n. 30 del 13/03/2021
 
Nel decreto sono previsti:

-congedi parentali, che saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021

e retribuiti al 50%, per chi ha figli sotto i 14 anni,

mentre dai 14 ai 16 anni saranno fruibili senza retribuzione.


- In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16,

il diritto allo smartworking.



*. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per

un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica

in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla

durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda

sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.


*. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,

il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici,

alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in

tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla

durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del

figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la

sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

per i quali sia stata disposta la chiusura.


*. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della

retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della

retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui

al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo

23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.


*. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di

entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica

in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della

quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con

diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo

parentale.


*. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro,

ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal

lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
 Luxottica Pederobba)

Zona Rossa disposizioni


Le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 per le zone rosse 🔴 :

🚗 SPOSTAMENTI 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

🏃‍♂️ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 

È consentito soltanto svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

🏛 MUSEI CULTURA. SPETTACOLI. 

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

🏫 SCUOLE

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

🏤 ISTRUZIONE SUPERIORE 

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. 

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. 

🍜 RISTORAZIONE 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. 

💅💇‍♀️ SERVIZI ALLA PERSONA 

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle individuate dall’allegato 24 del DPCM:

➖ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

➖ Attività delle lavanderie industriali 

➖ Altre lavanderie, tintorie 

➖ Servizi di pompe funebri e attività connesse

👷‍♂️👨‍💼ATTIVITÀ LAVORATIVA 

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

🏬🛍 ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.


Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
 Luxottica Pederobba)