Elenco delle attività produttive considerate essenziali
E' stato rivisto l'elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili.
Dopo un lungo confronto, è stata raggiunta l'intesa con il governo.
Ha portato importanti modifiche, nella direzione di tutelare la salute dei lavoratori.
È un risultato importante perché sono state ridotti i settori essenziali e non.
Sono stata identificate importante modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili in questa fase per il paese.
I codici ATECO hanno la caratteristica di essere generici e di avere al loro interno una inevitabile confusione tra attività essenziali e non.
Quello che è stato fatto è una ripulitura con un intervento sui sottocodici , che nel primo allegato non ero stati specificati.
Molte aziende, nei giorni scorsi, pur di evitare la chiusura hanno cercato degli escamotage, trovando il modo di cambiare il loro codice ATECO per poter continuare a produrre.
I prefetti dovranno ora coinvolgere le organizzazioni territoriali per la certificazione delle attività che svolgono ed assicurare la continuità delle filiere essenziale.
Il governo si è inoltre impegnato a monitorare con i sindacati coinvolgendo i territoriali e le RSU affinché vigileranno per l'applicazione di quanto è stato concordato.
I nuovi codici ATECO.
Dopo un lungo confronto, è stata raggiunta l'intesa con il governo.
Ha portato importanti modifiche, nella direzione di tutelare la salute dei lavoratori.
È un risultato importante perché sono state ridotti i settori essenziali e non.
Sono stata identificate importante modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili in questa fase per il paese.
I codici ATECO hanno la caratteristica di essere generici e di avere al loro interno una inevitabile confusione tra attività essenziali e non.
Quello che è stato fatto è una ripulitura con un intervento sui sottocodici , che nel primo allegato non ero stati specificati.
Molte aziende, nei giorni scorsi, pur di evitare la chiusura hanno cercato degli escamotage, trovando il modo di cambiare il loro codice ATECO per poter continuare a produrre.
I prefetti dovranno ora coinvolgere le organizzazioni territoriali per la certificazione delle attività che svolgono ed assicurare la continuità delle filiere essenziale.
Il governo si è inoltre impegnato a monitorare con i sindacati coinvolgendo i territoriali e le RSU affinché vigileranno per l'applicazione di quanto è stato concordato.
I nuovi codici ATECO.
Codici ATECO |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Cassa Integrazione: scelta copertura con istituti personali
Cassa Integrazione: scelta copertura con istituti personali
Video spegativo
Cassa integrazione - Legge 104
In riferimento a quanto scritto nell'accordo del giorno 23 03 2020, al punto 5:
Le persone con che hanno i requisiti per richiedere permessi legge 104, lo possono fare come copertura di alcuni giorni di cassa integrazione, come da decreto covid-19.
Agli già in essere 3 giorni di permessi, si aggiungono ulteriori sei "6" giornate per marzo, ed altre sei "6" ad aprile che si sommano ai tre giorni già in essere.
Agli già in essere 3 giorni di permessi, si aggiungono ulteriori sei "6" giornate per marzo, ed altre sei "6" ad aprile che si sommano ai tre giorni già in essere.
In totale sono: Marzo 3+6 Giornate
Aprile 3+6 Giornate.
In allegato il modulo per la richiesta dei permessi.
Da inoltrare via email all'ufficio personale di appartenenza.
Mod. permesso |
Nuovo mod. autodichiarazioni di spostamenti 23 03 2020
Nuovo modello per le autodichiarazioni
Ultimo aggiornamento:
23 03 2020Compilabile dal PDFModello di autodichiarazioni in caso di spostamenti previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale.
"COVID-19".
AUTODICHIARAZIONE |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Cassa integrazione in Luxottica
23 03 2020 Accordo sulla chiusura degli stabilimenti Italiani.
Chiarimenti, riassunto: Emilio Bez Agordo
https://luxag.blogspot.com/2020/03/cassa-integrazione-in-luxottica-alcune.html
Verbale 23 03 2020 |
Chiarimenti, riassunto: Emilio Bez Agordo
https://luxag.blogspot.com/2020/03/cassa-integrazione-in-luxottica-alcune.html
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Mascherine
✅✅✅MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE DELLA REGIONE VENETO ✅✅✅
Domani, lunedì 23 marzo, inizierà la distribuzione delle mascherine della Regione del Veneto realizzate in collaborazione con Grafica Veneta S.p.a..
La giornata di lunedì sarà dedicata alla consegna nelle Case di Riposo e, a domicilio (trovate il numero alla fine del post), alle utenze deboli.
Martedì 24 e mercoledì 25 marzo, per i residenti nel territorio comunale di Treviso, con le seguenti modalità:
🏠 CENTRO STORICO.
Martedì 24 e mercoledì 25 marzo dalle 9 alle 12:
✳ PUNTI CONSEGNA SOLO A PIEDI
1 P.zza Duomo – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA
2 P.le Burchiellati – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA
3 P.zza Santa Maria Maggiore – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA
4 P.zza Vittoria – Fronte Poste Centrali ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA
🏡QUARTIERI
Martedì 24 e mercoledì 25 marzo dalle 14 alle 18 con le seguenti modalità:
Dalle 14 alle 16 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera A alla G
Dalle 16 alle 18 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera H alla lettera P
Dalle 18 alle 20 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera Q alla lettera Z
👆 E' necessario recarsi al punto di consegna più vicino alla propria abitazione
🚗 PUNTI CONSEGNA SOLO IN AUTO (ambiente protetto che permette anche controllo targhe, come viene fatto per i tamponi da Dipartimento Prevenzione Ulss n.2)
1 Area Mercato Ortofrutticolo
2 Stadio Monigo
3 San Pelaio – Via Bachelet
4 Sant’Artemio – Area Park
5 Piscine Selvana – Area Park Piscina
6 Prato Fiera
7 Sant’Antonino – via Famiglia Alberghetti
8 Cimitero San Lazzaro
9 Santa Maria del Sile - Scuola A. Mantegna
10 Area Dogana
11 San Bartolomeo – Strada San Bartolomeo
ℹ Nota per lunedì 23 marzo. Chi non può recarsi ai punti di consegna (anziani e disabili) potrà chiamare il numero della Protezione Civile Treviso 345-2150792 per la consegna a domicilio.
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Congedo speciale e bonus baby-sitting
CORONAVIRUS LE MISURE PER LE FAMIGLIE
Per informazioni e prenotazioni Chiama:
da lunedi a venerdi:
dalle 08.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00
Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per
emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque
non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento
di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui
ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione
di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare
per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8
sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,
l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro
annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
Per informazioni e prenotazioni Chiama:
Tel.: 0412030331
da lunedi a venerdi:
dalle 08.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00
CORONAVIRUS | LE MISURE | PER LE | FAMIGLIE |
AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE |
Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per
emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque
non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento
di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui
ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione
di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare
per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8
sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,
l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro
annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Emergenza Covid-19 / 2020
25 miliardi per il potenziamento della sanità e per il sostegno delle famiglie,dei lavoratori e delle imprese.
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Nuovo modello per le autodichiarazioni
Ultimo aggiornamento:
Compilabile dal PDF
Modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
DECRETO “CURA ITALIA”
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore, il decreto-legge del 17 marzo 2020 destinato agli interventi straordinari per l’emergenza coronavirus e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel testo sono contenute norme speciali in tema di ammortizzatori sociali, riduzione dell’orario di lavoro, sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e misure fiscali destinate alle famiglie e delle imprese.
DECRETO “CURA ITALIA” |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Riassunto - misure economiche del decreto anti Covid-19.
Bozza e relazione illustrativa
Articolo 15La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma continua prevedendo che l’ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 15 giorni dalla acquisizione dell’autocertificazione da parte del produttore. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.
Articolo 16
La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a consentire sull’intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE.
Articolo 18
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I fondi di cui all’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 19
La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell’articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.
Articolo 21
Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
Articolo 22
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Articolo 23
La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.
Articolo 25
Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.
Articolo 32
Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Articolo 41
Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al …… 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. Nel secondo periodo dell’articolo si chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2). E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest’ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa Inail. L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l’istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto sul tasso medio nazionale.
Articolo 45
La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Articolo 60
L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020 |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Protocollo contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
14 marzo 2020
Allego Protocollo.
14 marzo 2020
Allego Protocollo.
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
Modulo di autocertificazione per la circolazione
Aggiornamento 09 03 2020
Modulo di autocertificazione per la circolazione nel territorio e per l’uscita dalle zone in cui vengono applicate le misure d’urgenza per comprovati motivi di lavoro.
Modulo di autocertificazione per la circolazione nel territorio e per l’uscita dalle zone in cui vengono applicate le misure d’urgenza per comprovati motivi di lavoro.
Scarica il Modulo |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)
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