E’
disponibile la procedura per la compilazione e
l’invio
on line delle domande di
“congedo straordinario”
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2533
I Patronati saranno a vostra disposizione per eventualmente inoltrare le richieste nelle diverse sedi.
http://www.uiltecbltv.it/dove-siamo/
Potete avvisare l'azienda come di consueto tramite telefono della vostra assenza, indicando come motivazione congedo parentale, poi inoltrare domanda.
Chi ne ha diritto?
Pubblicato in
gazzetta ufficiale del 13 marzo 2021
il Decreto legge n. 30 del
13/03/2021
Nel decreto sono previsti:
-congedi
parentali, che saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021
e retribuiti al 50%, per chi ha figli sotto i 14 anni,
mentre dai 14 ai 16 anni saranno fruibili senza retribuzione.
- In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16,
il diritto allo smartworking.
*. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per
un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica
in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla
durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda
sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
*. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici,
alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in
tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla
durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del
figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la
sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
per i quali sia stata disposta la chiusura.
*. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della
retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della
retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
*. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della
quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con
diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
*. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro,
ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal
lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.