Riassunto - misure economiche del decreto anti Covid-19.


Bozza e relazione illustrativa

Articolo 15
La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma continua prevedendo che l’ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 15 giorni dalla acquisizione dell’autocertificazione da parte del produttore. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.
Articolo 16
La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a consentire sull’intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE.









Articolo 18
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I fondi di cui all’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 19
La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell’articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.


Articolo 21
Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
Articolo 22
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Articolo 23
La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.


Articolo 25
Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.


Articolo 32
Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.


Articolo 41
Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al …… 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. Nel secondo periodo dell’articolo si chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2). E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest’ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa Inail. L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l’istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto sul tasso medio nazionale.


Articolo 45
La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Articolo 60
L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020
BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020

Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
 Luxottica Pederobba)

Nessun commento:

Posta un commento