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AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE |
Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per
emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque
non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento
di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui
ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione
di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare
per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8
sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,
l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro
annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)