Luxottica condannata: «L'operaio deve essere riassunto»


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Luxottica condannata: «L'operaio deve essere riassunto»

Il giudice reintegra un dipendente che aveva lavorato 18 mesi consecutivi

MARTEDI' 29 MARZO 2011 - Corriere delle Alpi

BELLUNO. Ci sono voluti quattro anni, ma alla fine il giudice del lavoro di Belluno ha dato ragione all'operaio, ritenendo illegittimo il termine posto nel contratto di lavoro stipulatogli da Luxottica. L'azienda è stata condannata ad assumerlo a tempo indeterminato e a risarcirlo con una indennità onnicompresiva di 12 mensilità. La storia nasce nel 2006, quando l'operaio viene assunto nello stabilimento di Agordo. L'uomo viene chiamato a lavorare a Luxottica per ben due volte con contratti di somministrazione (dal 19/06/2006 al 30/11/2006 e dal 1/12/2006 al 31/05/2007) tramite un'agenzia di lavoro interinale, con mansioni da operaio addetto alla pulitura manuale di primo e secondo livello. Successivamente dal 1/06/2007 al 30/11/2007 viene assunto con contratto a termine dalla stessa Luxottica, con la qualifica di operaio addetto alla pulitura di secondo livello. Il tutto, quindi, per un totale di 18 mesi consecutivi, senza soluzione di continuità. Al termine del novembre 2007, l'operaio riceve a mano la lettera con cui gli si ricorda che il contratto è terminato. Una sorta di lettera di licenziamento. Un comportamento che non viene accettato dal lavoratore, che ritiene non legittimo il contratto di lavoro. E così minizia l'iter giudiziario per finire davanti al tribunale del lavoro, che si è espresso qualche settimana fa. Il giudice Anna Travia, infatti, come era accaduto nel settembre scorso per un'altra persona assunta da Luxottica (negli stessi periodi e con le stesse modalità) e poi licenziata (*), ha riconosciuto che il datore di lavoro non ha indicato in modo chiaro, trasparente e sufficientemente particolareggiato la causale dell'apposizione del termine, come invece vuole la legge. Secondo il giudice, quindi, anche in base alle testimonianze, l'azienda non è stata in grado di dimostrare la necessità di personale solo in determinati periodi dell'anno, visto che poi l'operaio ha lavorato per 18 mesi consecutivi. Inoltre, secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con cui il datore di lavoro, «configura un atto meramente cognitivo, non è un recesso vero e proprio». In poche parole, il giudice ha riconosciuto che anche la sedicente lettera di licenziamento non è valida. A questo punto (in base all'articolo 32 co V legge 183/10) ha riconoscuto all'operaio l'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità, cone risarcimento del danno subito, «oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi». La Luxottica, quindi, è stata condannata a ripristinare il rapporto di lavoro «con le mansioni proprie della qualifica rivestita al tempo della detta assunzione» e al pagamento delle spese di giudizio. L'operaio, quindi, sarà integrato nel suo posto di lavoro, a partire dal 4 aprile prossimo.
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