Bozza e relazione illustrativa
Articolo 15
La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione
emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave
carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo
dell’emergenza, la possibilità di mettere in commercio le
menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in
materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga,
prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria
responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla
normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma continua
prevedendo che l’ISS intervenga comunque nel processo valutativo
entro e non oltre i 15 giorni dalla acquisizione
dell’autocertificazione da parte del produttore. L’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo è garantita con le
risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a
legislazione vigente.
Articolo 16
La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere
il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla
tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di
poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro
nell’esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente,
fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero
territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali
dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già
disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo
2020, n.9. La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a
consentire sull’intero territorio nazionale, e fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione
individuale, l’uso di mascherine filtranti anche privi del marchio
CE.
Articolo 18
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In
particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di
richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove
settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai
limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il
versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per
la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso
con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte
dell’INPS. I fondi di cui all’articolo 27, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione
dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità
di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di
cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori
di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 19
La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in
corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di
presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell’articolo
19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali,
escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti
dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì,
deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa
vigente.
Articolo 21
Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del
settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali
non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome,
possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i
datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti
di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro
domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto
a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già
in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di
concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte
dell’INPS.
Articolo 22
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non
superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni,
in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con
corresponsione di una
indennità pari al 50 per cento della
retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è
estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è
commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è
riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo
familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il
limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità
in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine
e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per
l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con
divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di
lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei
genitori affidatari.
Articolo 23
La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino
ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle
mensilità di marzo e aprile 2020.
Articolo 25
Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo
trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di
comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione
dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle
disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.
Articolo 32
Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di
decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI
e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività
lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande
presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza
della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di
30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per
l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del
lavoratore.
Articolo 41
Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al …… 2020 dei termini di
decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre
all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto,
nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle
rendite. Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail
nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di
lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti
concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi
accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in
occasione di lavoro. In particolare, il primo periodo stabilisce che
il medico certificatore deve predisporre e trasmettere
telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che
prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro
infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi
di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di
lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera
infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in
occasione di lavoro. Nel secondo periodo dell’articolo si
chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in
considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità
sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2).
E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i
casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. La
precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o
sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti
per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei
soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da
occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest’ultima che
esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa
Inail. L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che
gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione
di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone
che gli eventi in questione non sono computati ai fini della
determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto
Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione
delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di
applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun
datore di lavoro pubblico o privato, l’eventuale aggravio di premio
assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita
dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a
specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in
considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio.
Pertanto, in analogia a come l’istituto opera per altre tipologie
di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad
esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame
non fanno parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini
di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo
principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto
sul tasso medio nazionale.
Articolo 45
La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle
procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi
e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’
previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo.
Articolo 60
L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro
a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito
complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di
emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella
sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla
formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è
ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede
ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di
lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al
mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni
di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato
attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997.
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| BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020 |
Martin Zanetton
(Coordinatore Uiltec
Luxottica Pederobba)